Un lavoratore dipendente, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo, avendo fruito di permessi sindacali giornalieri per oltre tre mesi continuativi ma utilizzati prevalentemente per fini privati, in conclusione del procedimento disciplinare, è stato licenziato.

La Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto legittimo il licenziamento basando il proprio giudizio sull’attività di un investigatore privato assunto dall’azienda che, insospettita dalle numerose richieste di permesso, aveva fatto controllare le attività svolte dal dipendente durante i suddetti permessi. La relazione investigativa descrittiva delle attività private e non attinenti i compiti tipici del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è stata confermata nel processo. Infatti, sentito come testimone, il detective ha confermato che il dipendente ha utilizzato per fini propri la maggior parte del monte ore previsto per lo svolgimento dell’attività istituzionale. Il lavoratore, infatti, in base alle prove raccolte con investigazione privata e confermate nel giudizio di merito, “…era stato visto recarsi ripetutamente in vari bar cittadini, effettuare passeggiate sul lungomare, entrare in esercizi commerciali, attendere ad incombenze familiari ecc.”

La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza n. 17287 del 27/05/2022, ha respinto il ricorso del lavoratore licenziato per aver utilizzato per fini privati il monte ore che doveva, invece essere destinato alle attività proprie del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, affermando il seguente principio di diritto: «Deve ritenersi legittimo il licenziamento disciplinare adottato nei confronti del dipendente che ha svolto attività incompatibili, in quanto realizzate a fini privati, durante i permessi sindacali giornalieri concessigli in quanto Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, dovendosi escludere il sovvertimento dell’onere probatorio, che grava interamente sul datore, laddove risulta dimostrato attraverso le indagini investigative confermate in sede di prova orale che il lavoratore per la maggior parte del periodo in cui aveva usufruito dei permessi connessi all’incarico di Rappresentante per la sicurezza aveva svolto attività in gran parte incompatibili con detto incarico, era il dipendente medesimo a dover offrire elementi idonei a inficiare tale ricostruzione».

Nel ricorso per Cassazione, il lavoratore aveva contestato l’inversione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c. sostenendo che non era lui a dover provare l’insussistenza della contestazione aziendale e che le prove fornite dall’azienda non erano idonee a dimostrare l’addebito in quanto il datore di lavoro si era affidato ad un report investigativo, non realmente rappresentativo dell’attività espletata dal lavoratore.

In materia, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “La violazione dell’art. 2697 cod. civ., è censurabile per Cassazione ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti.”

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in base alle norme contenute nell’art. 50 del d.lgs. n. 81/2008, assegna al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza numerosi compiti e rilevanti poteri di controllo. Nei siti produttivi particolarmente complessi e di elevate dimensioni specificamente indicati all’art. 49 del sopra citato Testo Unico, è istituito il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. In entrambi i casi si tratta di lavoratori che hanno le stesse tutele previste per i Rappresentanti sindacali Aziendali ed appositi monte ore di permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività istituzionali.

 31/07/2022

Avv. Giorgio Tessitore

esperto in diritto del lavoro e previdenziale

convenzionato con il patronato Inas Cisl