Con la circolare Inps n. 27/2023, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto previdenziale nazionale fornisce le istruzioni per l’applicazione delle norme contenute all’articolo 1, commi 283 e 284, della L. 29 dicembre 2022, n. 197. Si tratta della sperimentazione, per il 2023, del diritto alla pensione anticipata flessibile che potrà essere richiesta al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023, di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
Al raggiungimento dei suddetti requisiti di età e di anzianità contributiva potrà essere presentata la domanda di pensione ma l’erogazione del trattamento pensionistico per il singolo lavoratore avrà inizio successivamente al termine di scadenza della c.d. finestra, come previsto dalla legge istitutiva. I termini stabiliti per le c.d. finestre sono differenziati in ragione del tipo di datore di lavoro, pubblico o privato, da cui dipende l’interessato ed in funzione del momento di maturazione del diritto. Di seguito si riportano i termini per le diverse situazioni, come specificati nella legge istitutiva e nella stessa circolare Inps:
- Lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi:
– coloro che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023;
– coloro che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.
- Lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
– coloro che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
– coloro che maturano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti e, comunque, non prima del 1° agosto 2023.
Per il personale del comparto scuola e quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nel quale è previsto che “…la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico dell’anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno…”
Inoltre, nei casi di cumulo contributivo, viene specificato nella citata circolare Inps che “La decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo è determinata, secondo le indicazioni dei precedenti paragrafi 5.1 e 5.2, in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente di pubbliche Amministrazioni, di lavoratore dipendente di soggetti diversi dalle pubbliche Amministrazioni o di lavoratore autonomo.”
In ordine al trattamento economico massimo che può essere ottenuto in applicazione delle norme sulla c.d. pensione anticipata flessibile, fino al raggiungimento dei requisiti ordinari, nella circolare Inps n. 27/2023, è precisato che “Il trattamento di pensione in esame è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”
Fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione ordinaria di vecchiaia, salvo le specifiche eccezioni di cui si dirà più avanti, è prevista “…l’incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.” mentre “…per le categorie di iscritti per i quali trovano applicazione i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia differenti rispetto a quello di cui al comma 6 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, il divieto di cumulo cessa al compimento dell’età anagrafica prevista dal Fondo di appartenenza per le pensioni di vecchiaia e non al raggiungimento del requisito anagrafico di cui al citato articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011. Al riguardo, si rinvia alle istruzioni fornite con le circolari n. 11 del 29 gennaio 2019, al paragrafo 1.4, e n. 117 del 9 agosto 2019, riservandosi di fornire successivi chiarimenti in ordine all’incumulabilità della pensione con i redditi dei giudici di pace e dei giudici onorari aggregati.
L’articolo 1, commi 344 e 349, della legge di Bilancio 2023 dispone che il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione anticipata flessibile. Su tale fattispecie saranno fornite apposite indicazioni.
Si rammenta, inoltre, che in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per fare fronte all’emergenza da COVID-19, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e pensione anticipata flessibile. Detti incarichi sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023 ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.”
Per i fondi di solidarietà bilaterali ex d.lgs. 148/2015, che tra le loro prestazioni hanno anche l’assegno straordinario, è previsto che la prestazione potrà essere concessa, come accompagnamento alla pensione, nei casi in cui sia previsto il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione anticipata flessibile entro il 31.12.2023, se si è in “…presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.
Gli accordi sindacali in argomento, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo le modalità di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.”
16/03/2023
Avv. Giorgio Tessitore
Esperto in diritto del lavoro e previdenziale
Convenzionato con il patronato Inas Cisl