La legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197 pubblicata nella G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022 – Suppl. Ord. n. 43) è costituita dalle norme contenute in 1.017 commi suddivisi nei 21 articoli che la compongono[1]. Essa contiene varie norme in materia di lavoro dipendente ed in materia di previdenza.
In questo testo schematico descrivo, seppur sinteticamente, le principali novità specificando anche il comma dell’art. 1 nel quale ciascuna misura normativa è inserita, ciò al fine di consentirne agevolmente l’approfondimento.
Norme in materia di lavoro dipendente e di reddito di cittadinanza:
- “Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande…” le erogazioni liberali, c.d. mance, per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell’anno, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 5% e non si computano ai fini del calcolo del TFR, della base imponibile previdenziale ed assicurativa.
Art. 1, commi dal 58 al 62;
- “L’Agenzia delle entrate, per gli anni 2023 e 2024, è autorizzata ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato … un contingente di personale pari a 3.900 unità da inquadrare nell’Area dei funzionari…” prevista dal CCNL.
Art. 1, comma 256;
- il Ministero della giustizia, per il triennio 2023 – 2025, è autorizzato ad assumere n. 800 unità di personale non dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell’Area dei funzionari e 473 da inquadrare nell’Area degli assistenti. È altresì autorizzato ad assumere personale dirigenziale non generale per la copertura dei posti vacanti
Art. 1, commi da 867 a 869;
- per l’anno 2023 verrà applicata una riduzione della quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al:
– 3% se la retribuzione annua imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (con ripartizione su 13 mensilità);
– 2% se la retribuzione annua imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 (con ripartizione su 13 mensilità).
Art. 1, comma 281;
- in materia di lavoro agile, è previsto, fino al 31/03/2023, il diritto per i c.d. lavoratori fragili (cioè soggetti “…affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11”) sia del settore pubblico che del privato di svolgere la propria prestazione lavorativa da remoto, “…senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento”. In questo ambito, si segnala, invece, che non è stato prorogato il diritto a svolgere l’attività lavorativa da remoto per i genitori di figli fino a 14 anni. Questo diritto, quindi, è rimasto vigente fino al 31 dicembre 2022.
- “Nelle more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva” vengono modificate le norme sul reddito di cittadinanza con previsione della sua abrogazione a partire dal 1° gennaio 2024. Le nuove norme prevedono che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la durata del reddito di cittadinanza sia limitata a 7 mensilità (fatta eccezione per i nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età). Dal 1° gennaio 2023, i beneficiari del reddito di cittadinanza sono tenuti all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, ed “…inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione”.
Per i beneficiari del reddito di cittadinanza, appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, invece, l’erogazione del reddito di cittadinanza sarà subordinata all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione. Inoltre, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro.
La quota del reddito di cittadinanza finalizzata al pagamento della locazione dell’abitazione sarà erogata direttamente al locatore risultante dal relativo contratto.
Sono state previste incentivazioni contributive per chi assume titolari del reddito di cittadinanza (si vedano le successive norme in materia previdenziale).
Inoltre, “Ai fini dell’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 313 è’ istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il «Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva … »,
Art. 1, commi da 313 a 321;
- viene finanziata con 30 milioni di euro per l’anno 2023 una misura di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle imprese cooperative, per i casi di “…sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio.”
Art. 1, comma 326;
- sono specificamente previste altre norme di finanziamento di misure di sostegno al reddito per alcuni settori, ivi compreso quello dei call-center.
Art. 1, commi da 327 a 329;
- la legge n. 197/2022 contiene varie modifiche alle norme previste dall’art. 54 bis del D.L. n. 50/2017 convertito nella L. n. 96/2017, su “Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale”. Tra le modifiche introdotte alla disciplina dei voucher da lavoro sono contenute sia quelle che comportano un allargamento del campo di applicazione dell’istituto sia quelle che consentono un innalzamento del limite massimo di compensi che, annualmente, possono essere corrisposti dalle imprese utilizzatrici per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori, da 5.000 a 10.000 euro lordi.
Una specifica disciplina del lavoro occasionale viene prevista per il settore agricolo al quale si applica il limite di “…durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore…” La tipologia di rapporto “…occasionale a tempo determinato é preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sono, inoltre previste misure di controllo e sanzioni per le violazioni della normativa.
Art. 1, commi da 342 a 354;
- Il congedo parentale di cui al d.lgs. n. 151/2015, al termine del periodo di fruizione del congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, viene elevato, “…in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione.”
Art. 1, comma 359;
- per gli anni 2023 e 2024 viene incrementato il fondo istituito per gli “interventi a sostegno della nascita e dello sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per i processi di ristrutturazione o riconversione industriale” istituito con l’art. 23 del D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n. 124/2012.
Art. 1, comma 419;
Norme in materia previdenziale:
- Viene previsto, in via sperimentale, per l’anno 2023, il diritto di accesso alla pensione anticipata flessibile per coloro che, entro il 31 dicembre 2023, avranno i seguenti requisiti soggettivi:
– età anagrafica di almeno 62 anni e
– anzianità contributiva minima di 41 anni.
Il pensionamento potrà essere richiesto anche oltre il 31/12/2023 purché entro tale data siano raggiunti i suddetti requisiti soggettivi. L’importo della pensione anticipata non potrà essere superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto a quanto previsto dalla legge n. 214/2011. E’ previsto il cumulo dei contributi se versati in più gestioni previdenziali. Al raggiungimento dei requisiti richiesti, per i dipendenti del settore privato, è prevista una c.d. finestra di tre mesi. Per i pubblici dipendenti, oltre ad una finestra di almeno sei mesi e comunque non precedente il mese di agosto 2023, è previsto l’obbligo di preavviso di almeno sei mesi. La pensione anticipata così ottenuta è incompatibile “…con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”. Inoltre, al raggiungimento dei requisiti soggettivi per l’accesso alla pensione anticipata flessibile è consentito al lavoratore interessato di rinunciare al versamento dei contributi previdenziali (sia la propria aliquota sia quella del datore di lavoro) e l’importo corrispondente verrà accreditato dal datore di lavoro al lavoratore che ha esercitato la suddetta opzione.
Art.1, comma 283;
- le norme sull’anticipo pensionistico, c.d. APE sociale, introdotta dall’articolo 1, comma 179 della legge n. 232/2016, sono state prorogate al 31/12/2023.
Art. 1, comma 288;
- è stata prorogata, per l’anno 2023, la c.d. Opzione Donna ma con nuovi requisiti rispetto a quelli in vigore fino al 31 dicembre 2022: potranno accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 maturino un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, a condizione che abbiano uno dei seguenti requisiti:
– assistano un parente convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 (al momento della richiesta e da almeno sei mesi);
– abbiano una riduzione della capacità lavorativa, pari o superiore al 74%;
– siano lavoratrici licenziate o dipendenti di aziende per le quali è attivo un tavolo di crisi aziendale (in questo caso, l’età potrà essere inferiore ai 60 anni ma dovrà essere di almeno 58 anni).
Art. 1, comma 292;
- sono state prorogate norme in materia di incentivazioni alle assunzioni e introdotti esoneri contributivi fino ad un valore massimo di 8.000 euro per i datori di lavoro che assumano o trasformino in rapporto a tempo indeterminato:
– i rapporti di lavoro in essere con lavoratori con età inferiore a 36 anni;
– donne disoccupate residenti in regioni svantaggiate ai sensi della normativa UE o impiegati in settori caratterizzati da un’accentuata disparità di genere;
– beneficiari del reddito di cittadinanza.
L’attuazione delle misure sopra indicate è condizionata all’autorizzazione dell’U.E.
Art. 1, commi da 294 a 299;
- per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è stata riconosciuta per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento ed, invece, in misura articolatamente ridotta al crescere dell’importo lordo dei trattamenti pensionistici oltre quattro volte il trattamento minimo.
Art. 1, comma 309;
12 gennaio 2023
Avv. Giorgio Tessitore
esperto in diritto del lavoro e previdenziale
convenzionato con il patronato Inas Cisl
[1] l’art. 1 è composto da n. 903 commi. Gli altri articoli, da 2 a 20, contengono le norme tecniche in materia di bilancio e di autorizzazione alla spesa dei singoli ministeri e l’art. 21 contiene le norme sull’entrata in vigore della legge stessa.