Per effetto di un decreto ingiuntivo ottenuto dal Tribunale di Trapani il 24/04/2023, un lavoratore dipendente ha ottenuto, appena due mesi dopo, il pagamento di retribuzioni non erogate per oltre 21.000 euro, divenuti oltre 24.000 euro per effetto degli “…interessi sulla sorte capitale via via rivalutata, al saggio legale dalle singole scadenze sino all’effettivo pagamento…”.(il ricorrente tutt’ora è dipendente di una società operante in sub appalto da un’impresa titolare del contratto d’appalto del corriere “SDA EXPRESS COURIER SpA”, seppur relativamente vicino al raggiungimento dei requisiti pensionistici)
Si trattava di piccoli e variabili importi mensili non erogati negli anni scorsi: nella busta paga era indicato un importo netto spettante mentre il bonifico era solitamente di importo più basso.
L’importo illecitamente trattenuto mensilmente dall’impresa, sia percentualmente sul netto spettante sia come cifra assoluta, era di valore variabile da un mese all’altro e, data la significativa oscillazione tra i mesi, non si riusciva ad individuarne il criterio logico in base al quale veniva determinato l’importo da trattenere.
Il ricorso contro la SDA EXPRESS COURIER SpA, in diritto, era fondato sull’art. 29[1] del D.Lgs. n. 276/2003 (conosciuto, seppur impropriamente, come decreto Biagi[2]) che prevede la responsabilità solidale dell’appaltante nei casi di inadempimento del diretto datore di lavoro, sia esso appaltatore ovvero subappaltatore.
La c.d. legge Biagi, dopo la sua approvazione, è stata oggetto di numerose critiche per la presunta precarizzazione dei rapporti di lavoro mentre secondo altri essa prendeva le mosse dalla constatazione delle mutate esigenze del mercato del lavoro legittimandone alcune forme diverse dal tradizionale rapporto a tempo indeterminato, nel solco della costruzione delle nuove tutele da offrire ai lavoratori nel passaggio da un rapporto all’altro.
La rilevante innovazione riscontrata nella norma contenuta all’art. 29 dello stesso decreto legislativo è stata posta in secondo piano e spesso ignorata da chi puntava ad esaltare l’effetto di ampliamento della precarizzazione attribuito a molte altre norme dello stesso decreto legislativo. Eppure prima dell’introduzione dell’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 era (ed è) operante una norma, dall’efficacia ridotta, contenuta all’art. 1676 c.c. che consentiva ai lavoratori di ottenere, eventualmente, dall’appaltatore le sole differenze di retribuzione.
Dopo 12 giorni dalla presentazione del ricorso, il Giudice del lavoro del Tribunale di Trapani depositava nel fascicolo il decreto ingiuntivo che ho immediatamente notificato ad SDA EXPRESS COURIER SpA.
Prima dello scadere dei 40 giorni previsti per l’eventuale opposizione al decreto ingiuntivo, il datore di lavoro, subappaltatore di SDA EXPRESS COURIER, tramite il suo avvocato prendeva contatti con il sottoscritto, nella qualità di procuratore del lavoratore ricorrente, per accertarsi della disponibilità ad accettare l’integrale pagamento da parte dell’effettivo datore di lavoro anziché da parte della soccombente SDA E. C. SpA.
Acquisito il consenso alla surroga, il 12 giugno u.s. è stato disposto il bonifico dell’intera somma prevista nel decreto ingiuntivo al lavoratore titolare del ricorso, da parte del suo datore di lavoro, la s.r,l. subappaltatrice,.
In sessanta giorni dalla data di deposito al Tribunale di Trapani del ricorso per decreto ingiuntivo il lavoratore ha materialmente ottenuto quanto di diritto, cioè oltre 24.000 euro.
E’ una tempistica ottimale affinché si possa davvero dire di aver ottenuto giustizia. Ovviamente si tratta di un procedimento semplificato dal fatto che non vi è contraddittorio, le prove documentali del diritto sono state interamente fornite al giudice insieme alla presentazione del ricorso ed SDA EXPRESS COURIER non ha presentato l’opposizione al decreto ingiuntivo.
A questo indirizzo, alla voce diritto del lavoro, si trova il decreto ingiuntivo con i dati del lavoratore oscurati: https://www.avvocatotessitore.it/documenti-utili/
Alcune più piccole violazioni contrattuali nel conteggio e nella renumerazione di ferie e malattia si potranno poi far valere con il più lungo procedimento ordinario. Scelta, questa, che ha consentito al lavoratore di ottenere in breve tempo la parte più rilevante dei suoi diritti.
Il grande problema dei tempi lunghi dei procedimenti ordinari, generalmente, non è dato dall’alta quantità di prove da acquisire nel contraddittorio delle parti ma, soprattutto, dai lunghi tempi intercorrenti tra un rinvio e l’altro che, peraltro, talvolta hanno motivazioni formali di scarsa consistenza che nascondono, in realtà, il sovraccarico di lavoro dei Giudici.
Qualsiasi riforma della giustizia civile che, come la c.d. riforma Cartabia (al pari delle precedenti riforme del codice di rito) non affronti adeguatamente questo problema con la scelta di assumere un considerevole numero di nuovi magistrati, non potrà sortire l’effetto di ridurre i tempi della giustizia, salvo l’aggravarsi di misure economico-organizzative (elevato costo del contributo unificato che chi agisce deve pagare, bassa soglia di reddito per ottenere il c.d. gratuito patrocinio, ecc.) aventi l’effetto di scoraggiare il ricorso al Giudice, soprattutto nei casi di valore economico di causa non particolarmente rilevanti.
20/06/2023
Avv. Giorgio Tessitore
Esperto in diritto del lavoro e previdenziale
Convenzionato con il patronato Inas Cisl
[1] La norma ex art. 29, D.Lgs. 276/2003, consente di ottenere dall’appaltatore non soltanto la retribuzione diretta ma anche le quote di trattamento di fine rapporto, nonche’ i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti e, nella versione tutt’ora vigente, anche l’assunzione presso il committente nei casi di appalto fittizio con sottostante somministrazione di lavoro.
[2] La bozza del Decreto Legislativo è stata scritta da altri soggetti, dopo l’omicidio del prof. Marco Biagi, autore del Libro Bianco.