Sommario. Introduzione. 1. Le nuove norme di estensione dell’operatività dei fondi ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente. 1.1 Ampliamento della platea dei soggetti beneficiari. 1.2 Termine ultimo per l’adeguamento da parte dei fondi ed immediata operatività del Fis. 2. Le principali norme vigenti in materia di ammortizzatori sociali. Precisazioni. 3. La normativa sui fondi di solidarietà bilaterale e sul Fondo di integrazione salariale (Fis). 3.1 I dodici fondi di solidarietà già operanti. 3.2 I due fondi di solidarietà bilaterale alternativi per il settore dell’artigianato e per i lavoratori in somministrazione. 3.3 Il Fondo di integrazione salariale (Fis) istituito presso l’Inps per i dipendenti di datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione di altri ammortizzatori sociali. 3.4 I due fondi di solidarietà per le province autonome di Trento e Bolzano. 4. Le prestazioni dei fondi e l’obbligatorietà di erogazione di trattamenti di importo equivalente a quello previsto per la Cig. 5.Conclusioni.
A seguire, gli schemi per i 12 fondi di solidarietà bilaterale attualmente operanti.
Introduzione.
Il problema del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti, nei periodi di sospensione del rapporto di lavoro dovuto a cause indipendenti dalla loro volontà, è molto antico. Le prime norme di legge che hanno aperto un varco in questa materia sono quelle contenute nel Decreto legislativo luogotenenziale del 9 novembre 1945 n. 788 che istituisce la ”Cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria…”. Come si legge al comma 1 dell’art. 1 del D.lgs. lgt. 788/1945, la “Cassa” interveniva nella misura dei 2/3 della retribuzione persa ma soltanto per “…le ore di lavoro non prestate comprese tra le 24 e le 40 ore settimanali.”
Nel corso del tempo, in relazione a vari fattori economico-sociali e politici (tra cui la necessità dello Stato di ridurre le tensioni sociali nei settori sindacalmente meglio organizzati, l’orientamento “pro labor” di alcuni Governi e maggioranze parlamentari, ecc.) sono state fatte varie riforme che hanno migliorato la copertura economica per le ore perse ed allargato il campo di applicazione della Cassa Integrazione ed, in ultimo, razionalizzato la durata in base alle causali. Tra queste leggi di riforma si ricordano, per esempio, la L. n. 1115/1968, la L. 164/1975, la L. n. 223/1991.
I fondi di solidarietà hanno, invece, origine contrattuale. Le prime prestazioni di sostegno al reddito, nei casi di sospensione dell’attività lavorativa, sono state istituite dalle articolazioni regionali dell’Ente bilaterale del settore artigianato (Ebna). Poi la L. n. 92/2012 ha aperto la via alla costituzione di specifici fondi di solidarietà e tra questi, proprio nel settore dell’artigianato, è stato costituito il Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (Fsba).
- Le nuove norme di estensione dell’operatività dei fondi ai datori di lavoro che occupano anche solo un lavoratore dipendente
Per effetto delle norme contenute all’art. 1, commi 191-216 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) successivamente modificate da ulteriori norme di legge , anche i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno in organico da uno a quattro dipendenti sono ormai destinatari degli strumenti di integrazione salariale nei casi di riduzione dell’orario o sospensione temporanea del rapporto di lavoro, con l’intervento dei vari tipi di fondi di solidarietà già istituiti successivamente alla riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nel d.lgs. n. 148/2015.
La circolare Inps n. 76 del 30/06/2022 riassume dettagliatamente il nuovo assetto normativo con i relativi nuovi obblighi contributivi a carico dei datori di lavoro.
- Ampliamento della platea dei soggetti beneficiari
Le nuove norme estendono le tutele già previste per Cig e per le misure previste dai fondi, compreso il Fis, ai lavoratori a domicilio ed agli apprendisti delle due tipologie diverse da quello professionalizzante che già rientrava nel loro campo di applicazione. Inoltre, le suddette norme, obbligano i fondi già operanti ad adeguarsi entro il 31/12/2022.
- Termine ultimo per l’adeguamento da parte dei fondi ed immediata operatività del Fis
Ciascun fondo, quindi, potrebbe prevedere l’istituzione della prestazione (assegno di integrazione salariale, Ais) per i dipendenti di datori di lavoro con meno di cinque dipendenti solo alla fine del 2022 o, comunque con decorrenze diverse. In questo modo i lavoratori interessati sarebbero stati privati per mesi della prestazione voluta dal legislatore con la legge n. 234/2021.
La questione è stata risolta con l’interpretazione ministeriale contenuta nella circolare del Ministero del Lavoro del 3 gennaio 2022, n. 1 cui si è uniformato l’Inps con la circolare del 1° febbraio 2022, n. 18. Infatti, al punto 19 della circolare del Ministero del lavoro n. 1/2022 è previsto che “…al fine di garantire – nelle more dell’adeguamento dei regolamenti dei citati Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs. 148/15, già costituiti al 31 dicembre 2021 – una tutela ai dipendenti dei datori di lavoro che operano nei settori coperti dai citati Fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli regolamenti, su specifico avviso ministeriale, dal 1° gennaio 2022, anche i sopracitati datori di lavoro rientrano nella disciplina del FIS. Dalla data di adeguamento dei singoli Regolamenti dei Fondi di solidarietà bilaterali sopracitati datori di lavoro rientrano nell’ambito di applicazione del rispettivo Fondo di solidarietà bilaterale e non sono più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.”
Quindi, ormai dal 1° gennaio 2022 per tutti i lavoratori dipendenti è prevista una prestazione di sostegno al reddito nei casi previsti dalla legge per fare fronte all’emergenza economica e sociale che si determina nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea del rapporto di lavoro.
Resta fermo che, a regime, l’obbligo di adeguarsi alla nuova normativa obbliga i fondi esistenti ad adeguarsi mediante accordi o contratti collettivi, anche intersettoriali, delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative. Quindi, solo il mancato adeguamento contrattuale delle regole del rispettivo fondo comporta l’assoggettamento dei datori di lavoro rientranti nel settore di operatività del fondo che non si è adeguato, al Fis.
- Le principali norme vigenti in materia di ammortizzatori sociali. Precisazioni.
E’ utile precisare, intanto, che, in materia di ammortizzatori sociali utilizzabili durante il rapporto di lavoro, così come per gli ammortizzatori sociali che possono essere richiesti dopo la fine del rapporto di lavoro, l’ultima riforma “organica” è stata introdotta nell’ordinamento, rispettivamente, con i decreti legislativi n. 148/2015 e n. 22/2015 (entrambi facenti parte dei decreti costituenti il c.d. Jobs act) e solo adesso si è sostanzialmente realizzato un sistema di protezione universale, seppur articolato e differenziato.
Non affronterò in questo testo alcun argomento riguardante la riforma delle norme sulla Cig ordinaria e sulla Cig Straordinaria del 2015 ed i successivi interventi normativi introdotti per fare fronte alle specifiche emergenze intervenute (aree di crisi complessa, ed, in ultimo, la crisi dovuta alla pandemia da Covid 19). In forma necessariamente sintetica intendo, invece, focalizzare l’attenzione sui “nuovi” strumenti di integrazione salariale dedicati alle piccole e piccolissime realtà occupazionali (generalmente escluse, fino al 2015, dal campo di applicazione delle due tipologie di Cassa integrazione):
i fondi di integrazione salariale.
- La normativa sui fondi di solidarietà bilaterale e sul Fondo di integrazione salariale (Fis)
Come già accennato, i fondi, inizialmente sorti in vigenza della L. 92/2012, sono stati più recentemente regolamentati dal d.lgs. n. 148/2015. Tranne il Fis, tutti i fondi sono stati costituiti a seguito di apposito accordo stipulato tra le parti sociali maggiormente rappresentative del settore interessato.
- I dodici fondi di solidarietà già operanti
Per effetto delle norme contenute all’art. 26 del d.lgs. n. 148/2015, a seguito di appositi accordi sindacali stipulati tra le Associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, sono stati istituiti n. 12 fondi di solidarietà settoriali che, successivamente, sono stati resi operativi con appositi decreti ministeriali. Le finalità e le prestazioni erogate dai singoli fondi seppur nell’ambito del sostegno al reddito dei lavoratori nelle situazioni di crisi, temporanea o strutturale, non sono identiche. Prevale tra i fondi la scelta di accompagnare in pensione i lavoratori eccedentari vicini al raggiungimento dei requisiti pensionistici ma per ciascun fondo le parti sociali istitutive, in diversi casi, hanno scelto di prevedere varie forme di sostegno al reddito ed anche misure utili alla riqualificazione professionale. Caso per caso, chi fosse interessato ad approfondire la conoscenza delle prestazioni erogate dal singolo fondo dovrà fare riferimento all’accordo sindacale ed al decreto istitutivo. Alla fine del presente testo è inserito uno schema riassuntivo, comprensivo dell’indicazione dell’accordo sindacale con cui è stato promosso il fondo, per ciascuno dei 12 fondi di seguito indicati:
(Da pag. 10 a pag. 21 si possono consultare gli schemi sintetici riassuntivi dei fondi di solidarietà sotto indicati.)
- Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico (DM 9 gennaio 2015, n. 86985, e DM 17 ottobre 2016, n. 97510);
- Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE (DM 8 giugno 2015, n. 90401, e DM 23 maggio 2016, n. 95933);
- Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale (DM 7 aprile 2016, n. 95269);
- Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani (DM 18 aprile 2016, n. 95440);
- Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle società del gruppo delle Ferrovie dello stato (DM 9 gennaio 2015, n. 86984);
- Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito (DM 28 luglio 2014, n. 83486, e DM 23 settembre 2016, n. 97220);
- Fondo di solidarietà per il personale del credito cooperativo (DM 20 giugno 2014, n. 82761);
- Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del gruppo poste italiane (DM 24 gennaio 2014, n. 78642);
- Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza (DM 17 gennaio 2014, n. 78459);
- Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali (DM 18 aprile 2016, n. 95439);
- Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. (D.I. 09.08.2019. n. 103594)
- Fondo TRIS – “Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico” (D.I. 4 dicembre 2020 n. 108526).
- I due fondi di solidarietà bilaterale alternativi per il settore dell’artigianato e per i lavoratori in somministrazione
Per effetto dell’art. 27 dello stesso d.lgs. n. 148/2015, ampliando quanto già previsto dalla L. 92/2012 (c.d. riforma Fornero) nei settori caratterizzati dalla presenza di un “consolidato sistema di bilateralità” (l’artigianato con l’Ebna e la somministrazione con l’Ebitemp – Forma.Temp), sono stati istituiti appositi “fondi di solidarietà bilaterale alternativi” che, operativamente, si sono appoggiati alla rete costituita dalle sedi decentrate dei rispettivi Enti bilaterali già esistenti:
- FSBA appoggiato all’EBNA (ed alle sue articolazioni regionali) per il settore dell’artigianato (DM 9 gennaio 2015 n. 86986). Le prestazioni sono indicate nel sito del Fsba:
https://www.fondofsba.it/al-tuo-servizio/le-prestazioni/
ed
https://www.fondofsba.it/wp-content/uploads/2022/03/PROCEDURE_PRESTAZIONI_FSBA_2022-2.pdf
- Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione istituito presso Forma.Temp (D.M. 25 marzo 2016 n. 95074). Per il dettaglio delle prestazioni si rinvia al sito istituzionale del Fondo:
https://www.formatemp.it/politiche-passive-del-lavoro/
- Il Fondo di integrazione salariale (Fis) istituito presso l’Inps per i dipendenti di datori di lavoro non rientranti nel campo di applicazione di altri ammortizzatori sociali
In applicazione delle norme contenute all’art. 29 del d.lgs. n. 148/2015 è stato istituito, presso l’Inps, il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che, peraltro, ha assorbito il c.d. Fondo residuale. Al FIS sono obbligati ad aderire tutti i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della Cig (ordinaria e straordinaria) né in quello relative ad altri fondi di solidarietà. Il funzionamento del FIS è stato specificamente disciplinato dal decreto interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343 (pubblicato nella G.U. del 30 marzo 2016, n. 74).
- I due fondi di solidarietà per le province autonome di Trento e Bolzano.
In applicazione delle norme contenute all’art. 40 del d.lgs. n. 148/2015 sono stati istituiti i fondi di solidarietà per le province autonome di Trento e di Bolzano. L’adesione dei datori di lavoro al Fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e di Bolzano è prevista solo se non siano stati costituiti Fondi bilaterali. Anche questi fondi, entro il 31/12/2022 dovranno adeguarsi alla nuova normativa che estende l’obbligo di adesione anche ai datori di lavoro con almeno un dipendente. Anche in questo caso, in assenza dell’adeguamento contrattuale, i datori di lavoro con meno di cinque dipendenti dovranno aderire al Fis.
- Le prestazioni dei fondi e l’obbligatorietà di erogazione di trattamenti di importo equivalente a quello previsto per la Cig
L’articolo 1, comma 194, della legge n. 234/2021, introduce, il comma 5 bis dell’articolo 3 del D.lgs n. 148/2015. In esso si stabilisce, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il superamento dei due “storici” massimali per fasce retributive[1] attraverso l’introduzione di un unico massimale – il più alto tra i due – che, per l’anno 2021, è stato pari a € 1.199,72 (al netto, € 1.129,66) – annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
Come ci ricorda l’Inps al punto n. 4 della circolare n. 18/2022, le prestazioni economiche erogate da tutti i Fondi devono essere pari ai trattamenti di integrazione salariale:
“…il successivo comma 208 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 – aggiungendo all’articolo 30 del D.lgs n. 148/2015, dopo il comma 1, il comma 1-bis – prevede che, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali cui agli articoli 26, 27 e 40 debbano:
assicurare, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello previsto dal nuovo articolo 3, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015 (cfr. il precedente paragrafo 1.3);
stabilire la durata di detta prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, fermo restando il rispetto delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, comma 1, del citato D.lgs. n. 148/2015.”
Per gli importi dei massimali, aggiornati con gli ultimi aumenti Istat, dei trattamenti previsti dai diversi ammortizzatori sociali occorre fare riferimento alle circolari che l’Inps formula ad inizio di ciascun anno. Per alcuni tra i principali ammortizzatori, si veda la circolare Inps n. 26 del 16.02.2022. L’importo lordo per i trattamenti della Cig ordinaria e straordinaria, per il 2022, è di euro 1.222,51 mentre l’importo netto è di euro 1.151,12
- Conclusioni
In conclusione, si può dire con certezza che, grazie all’intervento delle parti sociali, con l’istituzione dei fondi di solidarietà (compresi i due fondi alternativi dell’artigianato e della somministrazione) interamente finanziati dalle imprese, si è gradualmente data vita ad una straordinaria riforma, nel solco di un’antica volontà universalistica dichiarata perfino dal legislatore ma che si era sempre infranta sulla carenza di risorse e sui vincoli di bilancio dello Stato (e tuttavia, malgrado questa diffusa consapevolezza, per molti anni è stata alimentata l’illusione di poter fare una vera riforma universalistica, priva di “oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato” ).
Solo ora, dopo diversi decenni, e con costi limitati ai possibili maggiori oneri del Fis (potenzialmente coperti dalla contribuzione dovuta all’Inps dalle piccole imprese) si è giunti ad avere un sistema di tutele, seppur articolato e differenziato, mediante varie forme di integrazione salariale, che copre l’intera area del lavoro dipendente durante il rapporto di lavoro, mediante:
Cig ordinaria, Cig straordinaria, Fondi di solidarietà, Fondi di solidarietà alternativi, fondi di solidarietà per le province autonome di Trento e Bolzano e Fis. Resta salva, in ogni caso, la possibilità per le parti sociali di istituire nuovi fondi settoriali in applicazione dell’art. 26 del d.lgs. 148/2015.
Partanna, lì 04/07/2022
Avv. Giorgio Tessitore
esperto in diritto del lavoro e previdenziale
convenzionato con il patronato Inas Cisl
Schemi sintetici per i 12 fondi di solidarietà costituiti ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 148/2015 (per le norme di dettaglio si rinvia all’accordo sindacale di promozione del fondo ed al D.M. o al D.I. istitutivo).
A cura dell’avv. Giorgio Tessitore
(in caso di utilizzazione, si prega di citarne la fonte)
Fondo trasporto pubblico – D.I. 86985/2015 e D.I. 97510/2016 . Circ. Inps n. 160/2017 e n. 130/2010 | |
Destinatari | Imprese pubbliche e private con oltre 5 dipendenti. Dal diritto alle prestazioni sono esclusi i dirigenti |
Prestazioni | a) assegni ordinari di importo pari alla CIG, per riduzioni o sospensioni dell’attività per eventi temporanei o per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale. Durata fino a 90 giorni ed in casi eccezionali prorogabile trimestralmente fino a 12 mesi.
b) integrazione trattamento NASpI. Importo idoneo a mantenere il trattamento NASpI dei primi tre mesi, aumentato di € 173 mensili. c) accompagnamento alla pensione fino ad un massimo di 60 mesi d) attività formative in convenzione con i fondi intrerprofessionali. |
Procedure | Per l’accesso alle prestazioni il datore di lavoro deve rispettare le procedure previste, nei rispettivi casi, dai contratti collettivi nazionali applicati e/o dalle leggi vigenti |
Contratto collettivo istitutivo | Accordo sindacale nazionale 8 luglio 2013. ASSTRA, ANAV – FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, FAISA CISAL |
Fondo settore marittimo – SOLIMARE – D.M. Lav. 8 giugno 2015 – D.I. 90401/2015 – D. I. 95933/2016 – D.I. 99295/2017 – Circ. Inps 201/2015 – Circ. Inps 173/2017 | |
Destinatari | I lavoratori marittimi, il personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali,
ricompresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, esclusi i dirigenti, di imprese che abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro. |
Prestazioni | Assegno ordinario dello stesso importo previsto per la CIG, per riduzione dell’orario di lavoro o per sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per le causali previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria (eventi transitori e non imputabili all’impresa armatoriale o ai lavoratori) o straordinaria (ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali e crisi aziendali). La durata massima dell’assegno ordinario è di 52 settimane nel biennio mobile. Per le causali della CIG Ordinaria può essere concesso per periodi di 13 settimane prorogabili mentre per le causali previste per la CIG Straordinaria le 52 settimane nel biennio mobile possono concesse consecutivamente e la durata massima può essere determinata nella misura di 24 mesi nel quinquennio mobile.
L’assegno ordinario per le stesse causali della CIG Ordinaria può essere concesso per un massimo di 1/3 delle ore lavorabili mentre per le causali previste per la CIG Straordinaria il limite è dell’80% delle ore lavorabili. |
Procedure | l’impresa armatoriale che intende avvalersi dell’assegno ordinario è tenuta a darne comunicazione alle associazioni datoriali e alle segreterie nazionali e regionali competenti, nonché, laddove esistenti, alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni firmatarie dell’accordo del 24 marzo 2014. Se richiesto entro 7 giorni, è previsto l’esame congiunto. |
Contratto collettivo istitutivo | Accordo sindacale nazionale 24 marzo 2014. confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori – FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL Trasporti. Accordo 10 dicembre 2014 sottoscrizione ed estensione ad Assorimorchiatori |
Fondo trasporto aereo e del sistema aeroportuale – D.I. n. 95269/2016 (adeguamento norme di cui all’art. 1-ter del DL n. 249/2004) – Circ. Inps 132/2016 e Circ. Inps 97/2017 | |
Destinatari | Lavoratori delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale |
Prestazioni | a) Tutela integrativa del trattamento NASpI nei casi di licenziamento collettivo o di giustificato motivo oggettivo;
b) integrazione del reddito ai lavoratori che in costanza di rapporto di lavoro subiscano processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa per le quali opera, a qualsiasi titolo, una integrazione salariale; c) prevedere assegni straordinari per l’agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’unione europea.
|
Procedure | Presentazione di apposita domanda all’Inps. Per maggiore dettaglio, relativo alle singole prestazioni, si veda la circolare Inps n. 132/2016 |
Contratto collettivo istitutivo | Accordo sindacale nazionale stipulato in data 27 giugno 2013 e verbale integrativo del 8 agosto 2014 tra ASSAEREO, ASSAEROPORTI e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTI, ANPAC, ANPAV, AVIA |
Fondo ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani – D.I. 95440 del 18 aprile 2016 – Circ. Inps 122/2015 modificata dalla Circ. 201/2015, Circ. Inps 141/2016, Messaggio Inps 2536/2017 e Circ. Inps 74/2018 | |
Destinatari | Tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, esclusi i dirigenti, dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani |
Prestazioni | Assegno ordinario di importo pari al trattamento di CIG a favore di tutti i lavoratori, esclusi i dirigenti, interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. L’assegno ordinario può essere erogato (per ciascun Gruppo) a non più di 40 unità lavorative all’anno, per un periodo non
superiore a 80 giorni lavorativi ciascuno e per un massimo di 3200 giorni di cassa integrazione complessivi annui, nel rispetto delle durate previste dal D.Lgs. n. 148/2015. Per ulteriori dettagli per le limitazioni alla fruizione dell’assegno ordinario, si veda la circolare Inps n. 201/2015. |
Procedure | Presentazione di apposita domanda all’Inps |
Contratto collettivo istitutivo | Accordo sindacale nazionale del 6 marzo 2014 stipulato tra A.N. G.O.P.I. e
FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI |
Fondo per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. D.I. n. 86984/2015 e D.I. 18 maggio 2017, n. 99296. Circ. Inps n. 107/2018 | |
Destinatari | I lavoratori dipendenti delle Società del Gruppo FS (inclusi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti), iscritti ai fini previdenziali al Fondo speciale Ferrovie dello Stato (Fondo FS) o all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO).
Si intendono Società del Gruppo FS tutte le società – a prescindere dal numero dei dipendenti – che operano nel settore del trasporto ferroviario nelle quali Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. detiene una partecipazione azionaria di controllo, anche indiretta, nonché le aziende già destinatarie del Fondo di sostegno al reddito istituito ai sensi del previgente articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1999, n. 449. |
Prestazioni | Assegni straordinari, anche in unica soluzione, riconosciuti ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, che perfezionino i
requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo provvede altresì all’erogazione di assegni straordinari solidaristici, in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione all’esodo, in un’ottica di ricambio generazionale, che perfezionino i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro un periodo di 60 mesi, decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo dei progressivi adeguamenti alla speranza di vita. La cifra del singolo avente diritto è pari all’importo del trattamento pensionistico che il lavoratore teoricamente percepirebbe alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa. |
Procedure | L’accesso all’assegno straordinario e all’assegno straordinario solidaristico è subordinato all’espletamento delle procedure contrattuali di confronto sindacale, nell’ambito della contrattazione collettiva, per l’individuazione dei
lavoratori destinatari della prestazione. Le suddette procedure di confronto sindacale devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle Parti sociali che deve essere allegato alla domanda da presentare all’Inps. |
Contratto collettivo istitutivo | Con l’accordo sindacale nazionale stipulato tra il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Taf, Fast Mobilità e Orsa Ferrovie, stipulato in
data 28 luglio 2016, è stato convenuto di adeguare alla disciplina dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e ss. del d.lgs. n. 148/2015 il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. |
Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Originariamente D. I. n. 158 del 28 aprile 2000. Dopo la L. 92/2012, D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014 integrato dal D.I. 97220/2016. Circ. Inps n. 213 del 02/12/2016 e circ. Inps n. 58 del 28/03/2018 | |
Destinatari | Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente delle aziende del settore del credito, già rientranti nel campo di applicazione del preesistente Fondo di solidarietà di cui al D. I. n. 158 del 28/04/2000 creato in attuazione del contratto collettivo nazionale del 28/02/1998 |
Prestazioni | In situazioni aziendali di crisi, di processi di ristrutturazione, di riorganizzazione
aziendale, di riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attività o di lavoro, il Fondo eroga prestazioni ordinarie (assegno ordinario, interventi di formazione), nel secondo caso eroga prestazioni emergenziali integrative dell’indennità di disoccupazione (assegno emergenziale, outplacement) o straordinarie (assegno straordinario in ragione di processi di agevolazione all’esodo). Il D.I. 97220/2016 prevede che: “Limitatamente agli anni 2016 e 2017… puo’ essere riconosciuta la prestazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83486, del 28 luglio 2014, nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. |
Procedure | In base all’art. 7, comma 1, lett. a) del D.I. n. 83486, del 28 luglio 2014, l’accesso al finanziamento da parte del fondo è subordinato al preventivo espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale. Ai sensi del successivo comma 2 le suddette procedure sindacali devono concludersi con un accordo aziendale o di gruppo. Qualora non si raggiunga detto accordo, l’azienda non potrà accedere al finanziamento richiesto. Le domande sono esaminate trimestralmente dal Comitato amministratore e sono deliberate seguendo l’ordine cronologico di presentazione e nel rispetto del vincolo di disponibilità del Fondo. Il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. |
Contratto collettivo istitutivo | Accordo sindacale nazionali del 20 dicembre 2013 tra ABI e DIRCREDITO FD, FABI, FIBA – CISL, FISAC – CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e Unità Sindacale FALCRI – SILCEA, con
cui sono state stabilite le modalità di adeguamento e le modifiche al Regolamento del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, istituito con D. I. n. 158 del 28 aprile 2000, alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. |
Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. D.I. n. 157 del 28 aprile 2000, sostituito dal D.I. n. 83486, del 28 luglio 2014. Circ. Inps n. 119 del 30 giugno 2016 | |
Destinatari | Il fondo interviene a favore del personale dipendente delle aziende del settore del credito cooperativo, già rientranti, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, nel campo di applicazione del preesistente Fondo di solidarietà di cui al D.I. n. 157 del 28 aprile 2000. |
Prestazioni | Fondo eroga prestazioni ordinarie (assegno ordinario, interventi di formazione), ed eroga prestazioni emergenziali integrative dell’indennità di disoccupazione (assegno emergenziale) o straordinarie (assegno straordinario in ragione di processi di agevolazione all’esodo). |
Procedure | In base all’art. 7, comma 1, lett. a) del D.I. n. 83486, del 28 luglio 2014, l’accesso al finanziamento da parte del fondo è subordinato al preventivo espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale. Ai sensi del successivo comma 2 le suddette procedure sindacali devono concludersi con un accordo aziendale o di gruppo. Qualora non si raggiunga detto accordo, l’azienda non potrà accedere al finanziamento richiesto.
Le domande sono esaminate trimestralmente dal Comitato amministratore deliberate seguendo l’ordine cronologico di presentazione e nel rispetto del vincolo di disponibilità del Fondo. Il Fondo non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. |
Contratto collettivo istitutivo | Accordo sindacale nazionale del 30 ottobre 2013 tra Federcasse, Dircredito, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Sincra/Ugl Credito, Uilca – Uil Credito e Assicurazioni, con cui
e’ stato stabilito di adeguare e modificare il Regolamento istitutivo del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito c ooperativo, già istituito con Decreto n. 157 del 28 aprile 2000, alle disposizioni di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92; |
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane. D.I. n. 178 del 1 luglio 2005, poi sostituito dal D.I. n. 78642 del 24 gennaio 2014 |
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Destinatari | Dipendenti delle aziende del Gruppo Poste Italiane |
Prestazioni | 1. finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
2. finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente ed al versamento della contribuzione correlata; 3. erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito per i lavoratori interessati da processi di agevolazione all’esodo, e al versamento della contribuzione dovuta alla competente gestione previdenziale. |
Procedure | L’accesso alla prestazione straordinaria è subordinato all’espletamento delle procedure
contrattuali di confronto sindacale, prescritte dalla contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito dall’accordo nazionale stipulato in data 27 giugno 2013. Le procedure devono concludersi con un accordo sottoscritto dalle parti sociali. |
Contratto collettivo istitutivo | Accordo sindacale nazionale del 27 giugno 2013 tra Poste Italiane spa e SLC-CGIL, UIL-POSTE, FAILP-CISAL, CONFSAL Com.ni e UGL Com.ni, con il quale, si è convenuto di adeguare il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale di Poste Italiane spa” istituito con D.I. n. 178 del 1 luglio 2005
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Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del
personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza. D.I. n. 33 del 21 gennaio 2011, sostituito dal D.I. n. 78459 del 17 gennaio 2014. Circ. Inps n. 56 del 10 marzo 2015 |
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Destinatari | Personale dipendente, non dirigente, delle imprese di assicurazione e di assicurazione assistenza, a prescindere dal numero dei dipendenti |
Prestazioni | Il Fondo interviene nei casi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante
riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo: 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari; 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, e al versamento della contribuzione correlata; 3) all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito in forma rateale riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di cinque anni fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. requisiti previsti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia, ed al versamento della contribuzione correlata dovuta. |
Procedure | Domanda da presentare all’inps. La domanda di assegno straordinario deve essere sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda, e deve riportare sia i dati identificativi dell’azienda che le informazioni relative ai dati anagrafici e contributivi del lavoratore.
La domanda deve essere presentata dall’azienda esodante. La sede INPS competente per la liquidazione della prestazione è individuata in base al criterio generale della residenza del lavoratore. |
Contratto collettivo istitutivo | Accordo sindacale nazionale del 20 maggio 2013 tra ANIA, AISA e FIBA/CISL,
FISAC/CGIL, FNA, UILCA e SNFIA con cui è stato stabilito di adeguare il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici istituito con D.I. n. 33 del 21 gennaio 2011 |
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e
della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016. Circolare Inps n. 6 del 11.01.2017 e circ. Inps n. 513 del 06.02.2019 |
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Carenza liquidità del Fondo | Con la Circ. Inps n. 513/2019 l’istituto chiarisce alle sedi periferiche ed alle imprese interessate alle prestazioni che data la necessità di garantire il pareggio di bilancio e vista la situazione contabile “…in via prudenziale, a partire dalla rata relativa al mese di febbraio 2019, il contributo straordinario, dovuto in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari e della contribuzione correlata, deve essere versato dalle aziende.” |
Destinatari | Personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico
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Prestazioni | Interventi a tutela del reddito, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria:
a) assegni ordinari per le causali della CigO e della Cigs; b) assegni straordinari per l’esodo di lavoratori cui mancano non oltre 60 mesi al raggiungimento di una tipologia di pensione, a seguito di accordi sindacali aziendali. In caso di processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, il Fondo può attuare, interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione. |
Procedure | Domanda presentata all’Inps dall’azienda interessata |
Contratto collettivo istitutivo | Accordo sindacale nazionale stipulato in data 20 dicembre 2013 tra Equitalia spa e Riscossione Sicilia spa e Dircredito Fabi, Fiba, Fisac Snalec UGL e UILCA |
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. D.I. n. 103594 del 09.08.2019.
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Destinatari | Dipendenti da datori di lavoro esercenti servizi ambientali, con più di 5 occupati. |
Prestazioni | a) erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’ attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie;
b) erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI), ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro; c) erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di appositi accordi sindacali aziendali d) alla stipula di apposite convenzioni anche con i fondi interprofessionali per programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche con riguardo al personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi regionali e/o nazionali o dell’Unione Europea. |
Procedure | L’accesso alle prestazioni del Fondo è preceduto dall’espletamento delle procedure previste dai contratti collettivi e dalla legge per i processi che comportano modifiche delle condizioni di lavoro o dei livelli occupazionali.
La domanda di accesso agli assegni ordinari deve essere presentata non prima di trenta giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non oltre il termine di quindici giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività. |
Contratto collettivo istitutivo | Accordo sindacale stipulato in data 18 luglio 2018 tra Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise Assoambiente e FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI UIL, FIADEL |
Fondo TRIS – “Fondo di solidarietà bilaterale per il sostegno del reddito del personale dei settori chimico e farmaceutico” (D.I. 4 dicembre 2020 n. 108526). | |
Destinatari | I destinatari delle misure previste dal Fondo sono i lavoratori dipendenti, con qualsiasi qualifica e categoria legale, compresi i dirigenti, dei settori industriali: chimico, farmaceutico, fibre chimiche, abrasivi, lubrificanti e GPL; indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati. |
Prestazioni | Il Fondo ha soprattutto la finalità di assicurare un assegno straordinario di sostegno al reddito ai lavoratori cessati dal servizio che raggiungeranno i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata nei successivi 5 anni, compresa la contribuzione correlata, necessaria a raggiungere la pensione anticipata. “Sono inclusi tutti gli accessi a pensione tempo per tempo vigenti compreso gli istituti di cumulo tra cui a titolo esemplificativo la
totalizzazione di cui al D.Lgs. 42 del 2006, la ricongiunzione di cui all’art. 1 della legge 29 del 1979, il computo in Gestione Separata di cui all’art. 3 del DM 282 del 1996, il cumulo di cui all’art. 1commi 239-248 della legge 228 del 2012”. In alternativa, il lavoratore può chiedere l’erogazione della prestazione in unica soluzione, seppur ridotta al 50% di quanto sarebbe stato erogato ratealmente e con rinuncia alla prevista contribuzione previdenziale. Inoltre, il fondo ha lo scopo di favorire percorsi di innovazione delle organizzazioni aziendali, di ricambio generazionale e rinnovamento delle professionalità mediante percorsi di riconversione e riqualificazione professionale. |
Procedure | L’accesso alle prestazioni del Fondo deve essere preceduto da apposito accordo sindacale. Successivamente il datore di lavoro deve stipulare con il singolo lavoratore interessato lo specifico accordo attuativo.
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Contratto collettivo istitutivo | Accordo sindacale 15 luglio 2019 stipulato tra: Farmindustria e Federchimica/ Femca Cisl, Filctem Cgil, Uiltec Uil |
[1] Fino al 31 dicembre 2021 l’assegno di integrazione salariale aveva due massimali :
- il primo per i lavoratori retribuzione lorda mensile sino a 2.159,48 euro: pari a 998,18 euro al lordo netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore
- l secondo per i lavoratori con retribuzione lorda superiore a 2.159,48 euro pari a 1.199,72 euro, (al netto1129,66 euro).