Analogamente ad altri casi in cui il lavoratore svolgeva varie attività (ludiche, sportive, ecc.) che potevano rallentare la guarigione, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21766 del 2 agosto 2024 ha dichiarato legittimo il licenziamento disciplinare di un dipendente che durante un periodo di assenza per malattia svolgeva attività simili a quelle del lavoro da cui era stato posto a riposo. La Suprema Corte, con quest’Ordinanza, ha riaffermato il diritto del datore di lavoro di far svolgere ad una agenzia di investigazioni i controlli sulle attività svolte dal dipendete durante le assenze per malattia. Afferma, infatti, la Corte di Cassazione nella suddetta ordinanza che “Le disposizioni dell’art. 5 dello Statuto dei Lavoratori, che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti diretti sulle infermità per malattia o infortunio, non impediscono allo stesso di affidare a terzi la verifica di circostanze di fatto indicative dell’insussistenza della malattia o della sua non idoneità a giustificare l’assenza dal lavoro. … in quanto (i controlli) non avevano finalità di tipo sanitario ma miravano a verificare se le plurime specifiche condotte extralavorative, poi contestate, fossero o meno compatibili con la malattia addotta dal lavoratore per giustificare l’assenza dal lavoro e dunque l’idoneità della predetta malattia a determinare uno stato di incapacità lavorativa.
Secondo la Corte di Cassazione, nel caso in discorso, il giudizio del giudice del merito ha formulato un giudizio appropriato ritenendo “… la condotta del dipendente … in contrasto con i generali doveri di correttezza e buona fede nonché con gli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nell’esecuzione del contratto che avrebbero imposto al lavoratore, assente per malattia, di comunicare al datore di lavoro l’ intervenuto anticipato recupero delle proprie abilità e di non svolgere attività extralavorative che potessero ritardare o pregiudicare la ripresa del servizio; ha ritenuto in concreto sussistente la giusta causa di licenziamento per comportamenti rimproverabili quanto meno a titolo di colpa e denotanti imprudenza, abitudinaria noncuranza verso gli obblighi contrattuali, scarsissima inclinazione a collaborare con la controparte per consentire il regolare funzionamento del rapporto negoziale”
01/09/2024
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Aggiornamento del 05/09/2024
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 23747 del 04/09/2024
L’onere della prova dell’insussistenza della malattia o dello svolgimento di attività atte a rallentare la guarigione resta interamente a carico del datore di lavoro. Ad ulteriore conferma del riparto dell’onere della prova, in un caso affrontato dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 23747 del 04/09/2024, si precisa che, sin dal primo grado di giudizio e poi anche in grado d’appello, era emerso che “…nella maggior parte dei fotogrammi, si vedeva il lavoratore svolgere attività del tutto prive di rilevanza; solo in quattro episodi si notava che lo stesso svolgeva attività di cui alla lettera di contestazione che, però, in quanto svolte a distanza di circa sette mesi dall’ infortunio (consistito nella distorsione di due dita della mano) e a pochi giornata p dalla fine del periodo di diagnosticata inabilità, non erano tali da incidere o pregiudicare la guarigione; e) restava dunque non provata la illiceità del comportamento.”
Quindi, nel giudizio di merito era stata dichiarata la nullità del licenziamento “…per insussistenza del fatto” contestato e con la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno.
La Corte di Cassazione, proprio per carenza della prova del comportamento illecito del lavoratore, posto alla base della motivazione del licenziamento, ha confermato il giudizio dei gradi precedenti precisando che “…va condiviso l’assunto della Corte territoriale che, proprio sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ha ritenuto irrilevante, per la sua inconsistenza, la condotta posta in essere dal lavoratore in relazione all’addebito di avere pregiudicato e/o ritardato la guarigione ed il rientro in servizio: eventi che non erano stati peraltro dimostrati.”
Avv. Giorgio Tessitore
Esperto in relazioni industriali, diritto del lavoro e previdenziale
convenzionato con il patronato Inas Cisl