Ormai da molto tempo, questa è un’area del diritto estremamente frammentata e disomogenea. Permangono non pochi problemi per l’individuazione dei confini delle due branche complementari del sistema della sicurezza sociale: previdenza ed assistenza. La pandemia da coronavirus, per effetto dei provvedimenti di sostegno alle persone ed all’economia, ha reso ancor più labili questi confini in un periodo caratterizzato dall’esigenza di una maggiore integrazione tra le due componenti del sistema al fine di realizzare un rafforzamento universalistico del contrasto alle nuove povertà, comprese quelle di intere categorie sociali non escluse dal lavoro (come, per esempio, i separati e divorziati a basso reddito e senza propria casa di abitazione).
Anche il bisogno di una stabilizzazione delle norme del sistema normativo pensionistico integrato da nuove norme idonee ad assicurare la futura necessaria protezione delle nuove generazioni, non ha visto, fin’ora, adeguate proposte progettuali.
I principali interventi riformatori dei decenni scorsi hanno avuto come linee direttici principali il riequilibrio del rapporto tra entrate contributive e spesa previdenziale, segnatamente quella pensionistica, agendo soprattutto sull’innalzamento dei requisiti di accesso alle pensioni (età e contribuzione) erogate dall’INPS. Anche le principali riforme del sistema degli ammortizzatori sociali degli anni scorsi (l. n. 223/1991, l. n. 92/2012, d.lgs. n. 22/2015, d.lgs. n. 148/2015) nel rendere più omogeneo e razionale il sistema degli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro e quelli successivi alla cessazione del rapporto, in molti casi, hanno ridotto la durata delle prestazioni e con essa il relativo costo. Solo a partire dal d.lgs. 148/2015 in applicazione del c.d. “principio dell’universalismo differenziato”, accanto alla conferma della riduzione della durata massima dei trattamenti di Cassa integrazione, sono state previste nuove tutele, per i dipendenti delle piccole imprese aventi almeno cinque dipendenti, nei casi di riduzione dell’orario lavorativo mediante la creazione, oltre al Fondo d’Integrazione Salariale (FIS) istituito presso l’Inps, di vari fondi, anche settoriali e di origine contrattuale (che in alcuni casi prevedono forme di accompagnamento alla pensione). Un ulteriore riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali con ulteriore allargamento della platea dei potenziali beneficiari è stato realizzato per effetto della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234/2021) e del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. decreto sostegni ter). Con questi ultimi interventi è stato esteso il campo di applicazione della Cig ordinaria e straordinaria a lavoratori finora rimasti esclusi (compresi gli apprendisti di primo e terzo livello, i lavoratori a domicilio, ecc.) e l’estensione delle tutele dei fondi, seppur con prestazioni ridotte temporalmente, nei confronti dei dipendenti di imprese con meno di cinque dipendenti ed almeno un dipendente. La circolare Inps n. 18 del 01.02.2022 contiene una dettagliata esposizione del nuovo assetto degli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro.
Anche sul versante dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non mancano i problemi, specialmente nei casi di fenomeni socialmente rilevanti conseguenza di gravi inquinamenti ambientali da attività produttive fortemente inquinanti e carenti di adeguati sistemi di protezione delle persone impegnate nell’attività produttiva e di quelle che vivono nell’ambiente circostante. La scelta prevenzionistica si è gradualmente affermata ed oggi, accanto alla c.d. norma di chiusura del sistema costituita dall’art. 2087 c.c., opera il T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il d.lgs. 81/2008 (recepimento di numerose direttive dell’unione Europea) che prevede numerosi obblighi a carico del datore di lavoro per la prevenzione accanto ai diritti dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RSL ed RSLT) per partecipare all’individuazione ed alla corretta attuazione delle misure prevenzionistiche.
Accanto a questo sistema normativo permangono le norme regolatrici delle misure indennitarie rivolte ai lavoratori che hanno subito infortuni sul lavoro (ed anche in itinere) ed ai lavoratori che, in dipendenza del rapporto di lavoro, hanno acquisito malattie.
Le misure indennitarie, specialmente in tempi recenti, hanno subito positive evoluzioni con l’incremento del campo di applicazione sia soggettivo sia oggettivo. Si segnala, in quest’ambito, il c.d. “danno biologico” (art. 13, d.lgs. n. 38/2000) che si differenzia e si aggiunge al al c.d. danno patrimoniale, insieme alle misure di compensazione pensionistica riconosciute per i c.d. lavori usuranti e per le lavorazioni dell’amianto.
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è stata istituita nel 1898 per il settore industria ed è stata poi estesa al settore agricolo nel 1917. la legislazione contro le malattie professionali ha avuto origine nel 1929 ma è divenuta operativa nel 1934.
I due Enti oggi preposti alla gestione amministrativa delle procedure di legge in materia sono l’INAIL e l’ENPAIA per i dirigenti, impiegati tecnici ed amministrativi delle imprese agricole e forestali. Mente l’Inail con ha compiti in materia di previdenza in quanto svolti dall’Inps, l’Enpaia eroga, ai suoi iscritti, la previdenza obbligatoria (pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti), gestisce ed eroga il Tfr, l’assicurazione contro gli infortuni e numerose altre prestazioni. L’INAIL, per conto delle singole amministrazioni pubbliche, opera anche per i dipendenti di queste ultime con diritto di addebito dei relativi costi alle amministrazioni interessate.
Nei confronti degli Enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL ed ENPAIA) nei casi di illegittimo comportamento amministrativo, i lavoratori interessati, esperite infruttuosamente le procedure del ricorso gerarchico (quando previste dalla legge) possono agire giudizialmente per ottenere il riconoscimento dei diritti previsti dalla legge e non riconosciuti in via amministrativa.
Soprattutto per prestazioni diverse dagli ammortizzatori sociali, non sono infrequenti, nei confronti dell’Inps, i casi di contenzioso. Per esempio, in casi di mancato riconoscimento di periodi contributivi conseguenti a rapporti di lavoro intervenuti prima del decorso dei termini di prescrizione ed anche in casi in cui il datore di lavoro aveva effettivamente versato la contribuzione dovuta ma per motivi procedurali non è stata inserita nell’estratto conto contributivo individuale, e molteplici altri casi di erronea negazione di una prestazione prevista dalla legge per la presunta carenza di uno dei requisiti richiesti. Tuttavia tra le aree di maggiore criticità per i cittadini permane l’acceso alle prestazioni collegate alla ridotta capacità lavorativa in quanto, nell’applicazione delle tabelle contenenti le percentuali d’invalidità collegate alle singole patologie, è elevato il margine discrezionale nelle valutazioni del livello di gravità delle patologie per l’individuazione delle suddette percentuali invalidanti, specie nei frequenti casi di incidenza di plurime patologie. Si tratta soprattutto di alcune delle prestazioni rientranti nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall’Inps. In particolare la pensione di inabilità, l’indennità di accompagnamento, la pensione di invalidità, l’assegno ordinario di invalidità, l’assegno mensile di invalidità.
Nei confronti delle valutazioni del grado soggettivo di invalidità/inabilità compiuto dalle commissioni mediche (cui tutt’ora è demandata, dalla legislazione, la valutazione sanitaria) è possibile esperire il ricorso giudiziale per l’Accertamento Tecnico Preventivo (ATP) previsto all’art. 445 bis c.p.c., introdotto nell’ordinamento dalla legge n. 111/2011. In caso di esito negativo dell’ATP, se tempestivamente contestato nel merito, potrà essere richiesto l’ordinario giudizio. Questo procedimento, a partire dalla richiesta per ATP avanzata con ricorso al Giudice del lavoro, è esperibile anche nei casi di revoca della pensione di inabilità o dell’assegno di invalidità, in occasione dei controlli triennali per la verifica della permanenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge non essendo necessario presentare una nuova domanda amministrativa all’Inps. Infatti, la Corte di Cassazione civile, Sez. Unite, con la sent., (data ud. 14/12/2021) del 09/05/2022, n. 14561, ha enunciato il seguente principio di diritto: “Ai fini della proponibilità dell’azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa”.
Anche nei confronti dell’Inail e dell’Enpaia è possibile ricorrere al Giudice per il riconoscimento dei diritti negati in via amministrativa. Numerosi sono i casi di richiesta di risarcimento per infortunio in itinere, per il riconoscimento di un diverso grado di invalidità da infortunio sul lavoro o per il riconoscimento di malattie professionali specialmente quando si tratta di malattie c.d. non tabellate, cioè esplicitamente inserite nelle apposite tabelle previste dalla legislazione vigente ma che risultano essere conseguenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa e/o dell’ambiente in cui era impegnato il lavoratore interessato in modo non occasionale.
Per l’instaurazione e la gestione legale dei ricorsi promossi dalle persone assistite dal patronato Inas Cisl, nei confronti dell’Inps e dell’Inail, tra l’avv. Giorgio Tessitore e lo stesso patronato sindacale è stata stipulata ed è tutt’ora vigente una convenzione volta a garantire speciali trattamenti economici.
I servizi legali offerti sono principalmente:
- ricorsi per Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.) per i trattamenti di invalidità o inabilità, indennità di accompagnamento e benefici ex legge n. 104/1992;
- ricorsi giudiziari per riconoscimento periodi contributivi e/o per ricostituzione della pensione;
- ricorsi giudiziari per mancato riconoscimento di altre prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- ricorsi giudiziari nei confronti dell’Inail e dell’Enpaia per infortuni e malattie professionali anche non tabellate, ivi compresi i casi derivanti da situazioni di mobbing, di stress da lavoro o di c.d. costrittività organizzativa
- ricorsi giudiziari nei confronti dell’Inail e dell’Enpaia per il riconoscimento del c.d. danno differenziale o danno esistenziale.