Il 30 giugno u.s. è stato approvato in commissione alla Camera dei Deputati un emendamento al c.d. “Decreto Aiuti” cioè il D.L. 17 maggio 2022 n.50. L’emendamento in questione dà attuazione al fondo per il part-time ciclico introdotto dalla legge di bilancio per il 2022.
Il nuovo fondo è stato, infatti, istituito con il comma 971 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2021 n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022). Con queste norme è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 per l’attuazione di un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, rinviandone, però, le modalità applicative ad apposito provvedimento.
La nuova norma, secondo fonti delle Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil che hanno sollecitato il Ministero all’attuazione della legge, fisserà in 550 euro l’importo dell’indennità una tantum per il 2022 a beneficio dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale che hanno avuto nel 2021 periodi di sospensione compresi tra le 7 e le 20 settimane, non titolari di altri trattamenti. I lavoratori interessati dovranno fare domanda all’Inps. La norma per il 2023 sarà predisposta dopo aver valutato l’andamento della misura per la prima annualità.
In realtà, con l’approvazione del comma 971 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 era lecito pensare che, oltre ad un sostegno al reddito, per questa via, si potesse dare completamento al pieno riconoscimento della contribuzione per l’intero anno anche a quei lavoratori in part time verticale ciclico che non raggiungono il versamento dell’importo della contribuzione minima ed ai quali la legislazione nazionale (diversamente dal quadro normativo e giurisprudenziale europeo) non riconosce l’intera annualità ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico, aprendo, così, la via alla stabilizzazione del fondo anche per gli anni successivi al 2023.
Sull’argomento del riconoscimento dell’intera annualità contributiva per i lavoratori in part time verticale ciclico, avevo già espresso la mia opinione, alla luce dei pronunciamenti della Corte di Giustizia dell’Unione europea e della Corte di Cassazione, criticando il contenuto della norme nazionali che solo perzialmente hanno adeguato l’ordinamento interno alla giurisprudenza della C.G.U.E. Si veda in questo stesso sito nel tasto “documenti utili” all’indirizzo: https://www.avvocatotessitore.it/PDF/La%20contribuzione%20previdenziale%20per%20i%20lavoratori%20ad%20orario%20ridotto.%20%28tasto%20dir.%20previd.%29.pdf
Peraltro, mentre sin dal testo della legge di bilancio per il 2022 erano chiaramente esclusi dal provvedimento i lavoratori in part time orizzontale, non è ancora chiaro se, per i lavoratori in part time verticale ciclico, con l’espressione “periodi di sospensione non coperti da altri trattamenti” si intendono anche i periodi di assenza della prestazione lavorativa ordinariamente previsti nel contratto individuale o se si intendono solo i casi di lavoratori che non hanno beneficiato di alcun ammortizzatore sociale, anche in deroga, nei casi di sospensione per Covid nell’anno 2021. Prossimamente, con l’approvazione del testo definitivo del provvedimento conosceremo gli esatti destinatari del fondo istituito con la legge di bilancio per il 2022.
Partanna, lì 03/07/2022
Avv. Giorgio Tessitore
esperto in diritto del lavoro e previdenziale
convenzionato con il patronato Inas Cisl